Quickribbon Giudice Sportivo: diffida e multa a Marino. Multa anche all'Udinese

martedì 18 novembre 2008

Gara Soc. ROMA – Soc. LAZIO
Il Giudice Sportivo letta la relazione dei collaboratori della Procura federale;

considerato che, nel corso della gara, sostenitori della Soc. Roma, nel proprio settore, hanno complessivamente fatto esplodere undici petardi e acceso dieci fumogeni, e sostenitori della Soc. Lazio hanno, a loro volta, fatto esplodere due petardi e acceso cinque fumogeni; considerato che, nell’intervallo, sostenitori di entrambe le Società, forzato il cordone degli stewards, ingaggiavano una violenta colluttazione, sedata dal pronto intervento delle Forze dell’Ordine, senza conseguenze lesive per alcuno; considerato che, al termine della gara, due sostenitori della Soc. Roma entravano sul terreno di giuoco;

ritenuto che, nei confronti di entrambe le Società, sono ravvisabili le circostanze di cui all’art. 13, n. 1, lett. b) ed e) CGS, per la concreta e idonea cooperazione fornita alle Forze dell’Ordine per prevenire comportamenti violenti, con efficacia attenuante ex art. 14 n. 5 CGS e che nei confronti della Soc. Lazio è ravvisabile altresì la circostanza di cui all’art. 13, n. 1 lett. a) CGS per aver attuato un idoneo modello di organizzazione e di gestione (trasmesso a questo Ufficio il 13 novembre 2008), con efficacia esimente in ordine ai comportamenti di cui all’art. 12, n, 3 CGS, P.Q.M.

delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’ammenda di € 25.000,00 e la Soc. Lazio con l’ammenda di € 15.000,00
*


Soc. ATALANTA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN

Il Giudice Sportivo
premesso che:

nel corso della gara Atalanta-Napoli sostenitori della Soc. Atalanta, nel proprio settore, accendevano un fumogeno e facevano esplodere un petardo; nel corso della gara Palermo-Internazionale sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due fumogeni nel proprio settore; nel corso della gara Milan-Chievo Verona sostenitori della Soc. Milan accendevano tre fumogeni nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.


a) SOCIETA'
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. UDINESE per avere omesso di impedire, al termine della gara, l'ingresso nel recinto di giuoco di persona non autorizzata, che rivolgeva un'espressione ingiuriosa al Quarto Ufficiale.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti degli Ufficiali di gara.


CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

LEDESMA Cristian Daniel (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PERROTTA Simone (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZALAYETA Marcelo (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BALZARETTI Federico (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

BOVO Cesare (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

CORDOBA Ivan Ramiro (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DI LORETO Marco (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

RADU Stefan Daniel (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SAMMARCO Paolo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 FREY Sebastien (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione).


AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 5.000,00 MARINO Pasquale(Udinese): per avere, al 46° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo un’espressione irrispettosa al Direttore di gara.

(fiorentina.it)

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